Decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490
Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352
(G.U. n.
302 del 27 dicembre 1999, s.o. n. 229)
TITOLO I - Beni culturali
Capo I - Oggetto della tutela
Sezione I - Tipologia dei beni
Art. 1. Oggetto della disciplina
1. I beni culturali che compongono il patrimonio
storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo
Titolo, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione.
Art. 2. Patrimonio storico,
artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1; 2, comma 1; 5,
comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Sono beni culturali disciplinati a norma di
questo Titolo:
a) le cose
immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o
demo-etno-antropologico;
b) le cose
immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare,
della letteratura, dell’arte e della cultura in genere, rivestono un interesse
particolarmente importante;
c) le
collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari
caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse
artistico o storico;
d) i beni
archivistici;
e) i beni
librari.
2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1,
lettera a):
a) le cose
che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose
di interesse numismatico;
c) i
manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli,
nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;
d) le carte
geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio
artistico o storico;
e) le
fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di
pregio artistico o storico;
f) le
ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.
3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma
1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte
librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.
4. Sono beni archivistici:
a) gli
archivi e i singoli documenti dello Stato;
b) gli
archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
c) gli
archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole
interesse pubblico.
5. Sono beni librari le raccolte librarie delle
biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e,
qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).
6. Non sono soggette alla disciplina di questo
titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui
esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.
Art. 3 Categorie speciali di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo
1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art.
4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15;
legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)
1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle
categorie elencate all’articolo 2 sono altresì beni culturali ai fini delle
specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:
a) gli
affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e
gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
b) gli
studi d’artista definiti nell’articolo 52;
c) le aree
pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale,
individuate a norma dell’articolo 53;
d) le
fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze
di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di
manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalga ad
oltre venticinque anni;
e) i mezzi
di trasporto aventi più di settantacinque anni;
f) i beni e
gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi
più di cinquanta anni.
Art. 4. Nuove categorie di beni
culturali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)
1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate
agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto
testimonianza avente valore di civiltà.
Sezione II - Individuazione
Art. 5 . Beni di enti pubblici e
privati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089,artt. 4 e 58; d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri
enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al
Ministero l’elenco descrittivo delle cose indicate all’articolo 2, comma 1,
lettera a) di loro spettanza.
2. I predetti enti e persone giuridiche hanno
l’obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché
quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro
patrimonio, inserendole nell’elenco.
3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella
parte concernente i beni indicati all’articolo 2, comma 1, lettera e), sono
comunicati dal Ministero alla regione competente.
4. In caso di omessa presentazione ovvero di omesso
aggiornamento dell’elenco, il Ministero assegna all’ente un termine perentorio
per provvedere. Qualora l’ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero
dispone la compilazione dell’elenco a spese dell’ente medesimo.
5. I beni indicati nell’articolo 2, comma 1,
lettera a) che appartengono ad enti pubblici o a persone giuridiche private
senza fine di lucro sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo
anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai
commi 1 e 2.
Art. 6. Dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma
1; 5, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; d.P.R. 14
gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)
1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero
dichiara l’interesse particolarmente importante delle cose indicate
all’articolo 2, comma 1, lettera a) appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati all’articolo 5, comma 1.
2. Il Ministero dichiara altresì l’interesse
particolarmente importante delle cose indicate all’articolo 2, comma 1, lettera
b), l’eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati
all’articolo 2, comma 1, lettera c) e il notevole interesse storico dei beni
indicati all’articolo 2, comma 4, lettera c).
3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti
dall’articolo 10.
4. La regione competente per territorio dichiara
l’interesse particolarmente importante delle cose indicate nell’articolo 2,
comma 2, lettera c) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il
Ministero procede a norma dell’art. 9, comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n.
3.
Art. 7. Procedimento di
dichiarazione
(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)
1. Il Ministero avvia il procedimento di
dichiarazione previsto dall’articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal
soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia, del comune,
dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.
2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi
identificativi del bene e la sua valutazione, risultante dall’atto di
iniziativa o dalla proposta, l’indicazione degli effetti previsti dal comma 4
nonché l’indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per
la presentazione di eventuali osservazioni.
3. Allorché il procedimento riguardi complessi
immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune interessato.
4. La comunicazione comporta l’applicazione, in via
cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla
sezione I del Capo III di questo Titolo.
5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla
scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero
stabilisce a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai
commi precedenti nell’esercizio delle funzioni indicate all’articolo 6, comma
4.
Art. 8. Notificazione della
dichiarazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)
1. La dichiarazione prevista dall’articolo 6 è
notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano
oggetto.
2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità
immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei
registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo
proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.
3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma
dell’articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.
Art. 9 Accertamento
dell'esistenza di beni archivistici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)
1. I privati proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano 1 parte documenti anteriori
all’ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall’acquisizione, a
farne denuncia al soprintendente archivistico.
2. Il soprintendente archivistico accerta d’ufficio
l’esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei
quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati
e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.
Sezione III - Disposizioni
generali e transitorie
Art. 10 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo
Titolo si applicano:
a) alle
cose e ai beni indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo;
b) alle
cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma
dell’articolo 6, comma 2;
c) ai beni
archivistici;
d) ai beni
librari.
2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e
del Capo III di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell’articolo 2,
comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell’articolo
2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione
prevista dall’articolo 6.
Art. 11. Coordinamento con
funzioni e competenze di regioni ed enti locali
1. Restano ferme:
a) le
competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo testo unico
alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano
dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;
b) le
funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 3;
c) le
funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12. Regolamento
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73;d.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409, art. 73)
1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per
l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al
comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei
regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio
1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme
contenute in questo Titolo.
3. In questo Titolo si intende per “regolamento” il
provvedimento emanato a norma del comma 1.
Art. 13. Notificazioni
effettuate a norma della legislazione precedente
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)
1. Nel termine stabilito dal regolamento, il
Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni
immobili indicati nell’articolo 2 per i quali non siano state rinnovate e
trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20
giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.
2. Le notifiche indicate al comma 1 restano
comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto
dallo stesso comma 1.
3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli
2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma
dell’articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena
efficacia.
Art. 14. Raccolte
ex-fidecommissarie
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)
1. Restano salve le disposizioni relative alle
raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n.
286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e
legge 7 febbraio 1892, n. 31.
Art. 15. Vigilanza e
cooperazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.6; d.P.R. 14 gennaio
1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, artt. 148-155)
1. La vigilanza sui beni culturali indicati
nell’articolo 2 compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di
delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.
2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la
cooperazione delle regioni.
3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì
all’impostazione e alla definizione delle modalità d’attuazione, anche in
collaborazione con le Università, di programmi concernenti studi, ricerche ed
iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.
Art. 16. Catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149,
comma 4, lettera e)
1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni
culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.
2. Le regioni, le province e i comuni curano la
catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero,
degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono
al catalogo nazionale dei beni culturali.
3. La catalogazione è effettuata secondo le
procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con
la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e
l’elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle
banche dati regionali o locali.
4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma
dell’articolo 6 e gli elenchi previsti dall’articolo 5 affluiscono nella
catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità
è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della
riservatezza .
Art. 17. Funzione consultiva
(D.P.R. 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)
1. I comitati di settore del Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione
ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che
investono problemi di speciale importanza.
2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è
obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie
stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
Art. 18. Provvedimenti
legislativi particolari
(D.P.R. 20 settembre 1973, n. 791)
1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel
d.P.R. 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di
risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel
centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente
ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico,
artistico od archeologico.
Art. 19. Beni culturali di
interesse religioso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)
1. Quando si tratti di beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre
confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni
provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d’accordo con le rispettive
autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite
dalle intese concluse a norma dell’articolo 12 dell’Accordo di modificazione
del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla
base delle intese sottoscritte, a norma dell’articolo 8, comma 3, della
Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.
Art. 20. Convenzioni
internazionali
1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni
culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito
di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni rese esecutive in
Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei
patrimoni nazionali.
Capo II - Conservazione
Sezione I- Controlli
Art. 21. Obblighi di
conservazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi
1 e 2; 12, comma 1; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38,lett. g e 42,
comma 1; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)
1. I beni culturali non possono essere demoliti o
modificati senza l’autorizzazione del Ministero.
2. Essi non possono essere adibiti ad usi non
compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare
pregiudizio alla loro conservazione o integrità.
3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo,
essere smembrate senza l’autorizzazione prescritta al comma 1.
4. Gli archivi non possono essere smembrati, a
qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il
trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone
giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è
subordinato ad autorizzazione del soprintendente.
5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti
pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad
autorizzazione del soprintendente archivistico.
Art. 22. Collocazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12,
comma 2)
1. I beni culturali non possono essere rimossi
senza l’autorizzazione del Ministero.
2. I beni appartenenti agli enti contemplati
dall’articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato
dalla soprintendenza.
3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili
appartenenti a privati, dichiarati a norma dell’articolo 6, avvenga in
dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne dà notizia alla
soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie
perché i beni medesimi non subiscano danno.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano
agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e
giudiziari dello Stato.
Art. 23. Approvazione dei
progetti di opere
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)
1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi
titolo, dei beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c) hanno l’obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di
qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva
approvazione.
2. Il provvedimento di approvazione sostituisce
l’autorizzazione prevista all’articolo 21.
Art. 24. Interventi di edilizia
(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)
1. L’approvazione prevista dall’articolo 23
relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta,
restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.
2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino
al ricevimento della documentazione.
3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di
natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è
sospeso fino all’acquisizione delle risultanze degli accertamenti d’ufficio e
comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a
provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si
intendono accolte.
Art. 25. Conferenza di servizi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre
1993, n. 537, art. 2, comma 14; d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7
agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis,14-ter, 14-quater come modificati ed
introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)
1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche
incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo,
ove si ricorra alla conferenza di servizi, l’approvazione prevista
dall’articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione
motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali
prescrizioni al progetto.
2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso
l’amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una
precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle norme
tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988, n. 377, la determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri.
3. L’amministrazione che provvede all’esecuzione
dei lavori informa il Ministero dell’adempimento delle condizioni
dell’approvazione.
Art. 26. Valutazione di impatto
ambientale
(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939,
n. 1089, art. 20)
1. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, l’approvazione prevista dall’articolo 23 è rilasciata da parte
del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base
del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto
ambientale medesima.
2. Qualora dall’esame del progetto effettuato a
norma del comma 1 risulti che l’opera non è in alcun modo compatibile con le
esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere
il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero
dell’ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del
progetto da parte del Ministero dell’ambiente, la procedura di valutazione di
impatto ambientale si considera conclusa negativamente.
3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti
contrastanti con l’approvazione, tali da porre in pericolo l’integrità degli
immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.
Art. 27. Lavori provvisori
urgenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)
1.Nel caso di assoluta urgenza possono essere
eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene
tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla
quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per
l’approvazione.
Art. 28. Sospensione dei lavori
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 20)
1. Il soprintendente può ordinare la sospensione
dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23 e 27 ovvero condotti
in difformità dall’approvazione rilasciata a norma dell’articolo 26.
2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i
lavori relativi alle cose indicate nell’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e
c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell’articolo 6.
3. Nel caso previsto al comma 2 l’avvio del
procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall’ordine
di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione,
l’ordine di sospensione si intende revocato.
Art. 29. Vigilanza sui beni
culturali
(decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)
1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono
sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro
conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.
2. Per l’applicazione degli articoli 21, 22 e 23
nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.
Art. 30. Vigilanza sugli archivi
delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n.1409 artt. 23, 24, 25, 27, 32;
d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; d.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854,
artt. 1 e 3)
1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello
Stato versano all’archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant’anni, unitamente agli
strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di
estrazione sono versate settant’anni dopo l’anno di nascita della classe cui si
riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai
che cessarono l’esercizio professionale anteriormente all’ultimo centennio.
2. Il soprintendente all’archivio centrale dello
Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di
documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di
danneggiamento.
3. Nessun versamento può essere ricevuto se non
sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono
a carico delle amministrazioni versanti.
4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli
enti pubblici estinti sono versati all’archivio centrale dello Stato e agli
archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in
tutto o in parte, ad altri enti.
5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono
istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e
del Ministero dell’interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta
degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei
criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre
gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento
delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono
autorizzati dal Ministero.
6. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli
stati maggiori dell’esercito, della marina e dell’aeronautica per quanto
attiene la documentazione di carattere militare e operativo.
Art. 31. Archivi storici di
organi costituzionali
(Legge 3 febbraio 1971, n.147; legge 13 novembre 1997, n.
395)
1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi
atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal
Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario
generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono
stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso
l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.
2. La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo
le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.
3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti
presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con
regolamento adottato a norma dell’articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
come sostituito dall’articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.
Art. 32. Ispezione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 9; d.P.R. 30 settembre
1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i)
1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in
seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l’esistenza e lo
stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.
Art. 33 Controllo sui beni
librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)
1. I controlli conservativi previsti dalle
disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all’articolo
2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla regione competente per territorio.
In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell’art. 9,
comma 3, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Sezione II - Restauro ed altri interventi
Art. 34. Definizione di restauro
1. Ai fini del presente Capo, per restauro si
intende l’intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l’integrità
materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori
culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio
sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l’intervento di
miglioramento strutturale.
Art. 35. Autorizzazione e
approvazione del restauro
1. Il restauro ad iniziativa del proprietario,
possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo
Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.
2. Con l’approvazione del progetto, il
soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità
dell’intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il
carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie
previste dalla legge.
Art. 36. Procedure urbanistiche
semplificate
1. Le disposizioni che escludono le procedure
semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all’incidenza
dell’intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro
espressamente approvati a norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente
invia copia del progetto approvato al comune interessato.
Art. 37. Misure conservative
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2)
1. Il Ministero ha facoltà di provvedere
direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed
impedire il deterioramento dei beni culturali.
2. Il Ministero può imporre al proprietario,
possessore o detentore l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La
spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto
dall’articolo 41, comma 2.
Art. 38. Procedura di esecuzione
(D.P.R. 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3)
1. Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente
redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.
2. La relazione tecnica è comunicata al
proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue
osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione.
3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria
l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o
detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da
effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dal
soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine
per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al comune
interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla
ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del
bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a
modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso
fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta.
6. In caso di urgenza il soprintendente può
adottare immediatamente le misure conservative.
Art. 39. Provvedimenti in
materia di beni librari
(D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)
1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a
38 che riguardano i beni indicati all’articolo 2, comma 2, lettera c) sono
adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell’articolo 9, comma 1,
lettera d) del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3.
Art. 40. Obblighi di
conservazione degli archivi
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1,
lett. c; 38, comma 1, lett. a)
1. Gli enti pubblici hanno l’obbligo di ordinare i
propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai
documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.
2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari,
possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole
interesse storico.
3. I soprintendenti archivistici vigilano
sull’osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.
Art. 41. Intervento finanziario
dello Stato
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5
giugno 1986, n. 253, art. 2)
1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa
sostenuta dal proprietario del bene culturale per l’esecuzione degli interventi
di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.
2. Per gli interventi disposti a norma
dell’articolo 37 l’onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte
dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero
eseguite su beni in uso o godimento pubblico.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano
anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall’articolo 40.
4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono
essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di
culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del
soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del
contributo è condizionata all’osservanza, da parte del beneficiario, degli
obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi
dichiarati di notevole interesse storico a norma dell’articolo 6.
Art. 42. Erogazione del
contributo
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)
1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori
ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.
2. Nel caso di opere eseguite a norma degli
articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla
base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.
3. Per la determinazione della percentuale del
contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.
Art. 43. Contributo in conto
interessi
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4
introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)
1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi
sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o
detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la
realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell’articolo 23.
2. Il Ministero autorizza la concessione del
contributo in misura non superiore al cinquanta per cento dell’ammontare degli
interessi risultanti dal piano di ammortamento del mutuo e, comunque, nella
misura massima di sei punti percentuali del tasso applicato sull’operazione. Il
mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.
3. Il contributo è corrisposto direttamente
dall'amministrazione all’istituto di credito secondo modalità da stabilire con
convenzioni.
Art. 44. Oneri a carico del
proprietario
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)
1. Per gli interventi eseguiti a norma degli
articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando
l’articolo 41, comma 2, l’ammontare della spesa da porre definitivamente a
carico del proprietario.
2. Per la riscossione della somma determinata a
norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in
materia.
Art. 45. Apertura al pubblico
degli immobili restaurati
(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3; legge 8
ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)
1. Gli immobili di proprietà privata, restaurati a
carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi
contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al
pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da
stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.
2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali
dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli
interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi
esistenti.
Art. 46. Restauro di beni dello
Stato in uso ad altra amministrazione
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33; d.P.R. 22
aprile 1994, n. 368, art. 4)
1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro
dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l’amministrazione che li ha
in uso o in consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la
progettazione e l’esecuzione degli interventi su beni immobili può essere
assunta dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del
Ministero all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.
2. Per i beni culturali degli enti pubblici
territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i
casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente
interessato.
3. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal
comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica
l’inizio dei lavori al comune interessato.
4. Gli interventi di conservazione dei beni
culturali che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che
possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie
dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma,
secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli
articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 47. Custodia coattiva
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 14, comma 2; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)
1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e
temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine
di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il
deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un
intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la
documentazione dello stato di conservazione.
Art. 48. Deposito negli archivi
di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963 n. 1409, artt. 34 e 39)
1. I privati proprietari, possessori o detentori di
archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i
competenti archivi di Stato.
2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per
i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell’ente.
Sezione III - Altre forme di protezione
Art. 49. Prescrizioni di tutela
indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)
1. Il Ministero, anche su proposta del
soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre
norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità delle cose
immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la
prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di
decoro.
2. L’esercizio di tale facoltà è indipendente dalle
previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.
3. La comunicazione di avvio del procedimento è
eseguita con le modalità previste dall’articolo 7, comma 2, ovvero, se per il
numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la
comunicazione personale l’amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti
cautelari.
4. Le prescrizioni dettate in base al presente
articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi
titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.
5. Nel caso di complessi immobiliari, alla
comunicazione si applica anche la disposizione dell’articolo 7, comma 3.
Art. 50. Manifesti e cartelli
pubblicitari
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 22; decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, art. 23)
1. E’ vietato collocare o affiggere cartelli o
altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico
artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il
collocamento o affissione quando non ne derivi danno all’aspetto, al decoro e
al pubblico godimento di detti immobili.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità
di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare
cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico
godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 51. Distacco di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)
1. Chi dispone e chi esegue il distacco di
affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti
esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l’autorizzazione dal
soprintendente.
Art. 52. Studi d'artista
(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis
aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15 )
1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio
previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani
quegli studi d’artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è
tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne
prescrive l’inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la
modificazione della destinazione d’uso.
2. Non può essere modificata la destinazione d’uso
degli studi d’artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti
alla tradizionale tipologia a lucernario.
Art. 53. Esercizio del commercio
in aree di valore culturale
(Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)
1. Con provvedimento del soprintendente o nei
regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore
archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio
previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo
con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l’esercizio del commercio è subordinato
al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla
somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le
installazioni mobili.
2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in
applicazione dell’articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.
Capo III - Circolazione in
ambito nazionale
Sezione I - Alienazione e altri
modi di trasmissione
Art. 54. Beni del demanio
storico, artistico e archivistico
(Codice civile, artt. 822 e 824)
1. I beni culturali indicati nell’articolo 822 del
codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni
costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e
sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Art. 55. Alienazioni soggette ad
autorizzazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; d.P.R.
30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)
1. E’ soggetta ad autorizzazione del Ministero
l’alienazione:
a) dei beni
culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che
non facciano parte del demanio storico e artistico;
b) dei beni
culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) appartenenti ad
enti pubblici;
c) delle
collezioni o serie di oggetti indicate nell’articolo 2, comma 1, lettera c),
dichiarate a norma dell’articolo 6, comma 2, o di parti di esse.
2. Il Ministero può autorizzare l’alienazione dei
beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le
raccolte pubbliche e dall’alienazione stessa non derivi danno alla loro
conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.
3. E’ altresì soggetta ad autorizzazione
l’alienazione dei beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere a)
e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza
fine di lucro. L’autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno
alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.
4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli
documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri
enti pubblici sono inalienabili.
Art. 56. Autorizzazione alla
permuta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)
1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni
indicati all’articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte
con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora
dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale
ovvero l’arricchimento delle pubbliche raccolte.
2. Per i beni indicati all’articolo 2, comma 1,
lettera e), il Ministero chiede il parere della regione che è tenuta a renderlo
entro il termine perentorio di trenta giorni.
Art. 57. Altri casi di
alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)
1. Le disposizioni dell’articolo 55 si applicano anche
alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono
comportare l’alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.
2. Gli atti che comportano l’alienazione di beni
culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di
obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.
Art. 58. Denuncia
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)
1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte,
a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono
denunciati al Ministero.
2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:
a) dal
proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso
o gratuito;
b) dall’acquirente,
in caso di trasferimento avvenuto nell’ambito di procedure di vendita forzata o
fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un
contratto di alienazione non concluso;
c) dall’erede
o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.
3. La denuncia è presentata al competente
soprintendente del luogo ove si trova il bene.
4. La denuncia contiene:
a) i dati
identificativi dell’alienante e dell’acquirente;
b) i dati
identificativi dei beni alienati;
c) l’indicazione
del luogo ove si trovano i beni alienati;
d) l’indicazione
della natura e delle condizioni dell’alienazione;
e) l’indicazione
del domicilio in Italia dell’alienante e dell’acquirente ai fini delle
comunicazioni previste dagli articoli 5 e 7.
5. Si considera non avvenuta la denuncia priva
delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o
imprecise.
Sezione II - Prelazione
Art. 59. Diritto di prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1, 2 e 3;
33; d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)
1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni
culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell’atto di
alienazione.
2. Qualora il bene sia alienato con altri per un
unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero
sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d’ufficio dal
Ministero.
3. Ove l’alienante non ritenga di accettare la
determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da
una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro
dall’alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall’alienante.
4. La determinazione della commissione è
impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
5. Il diritto di prelazione può essere esercitato
anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.
Art. 60. Condizioni della
prelazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32;
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art.
9, comma 1, lettera g)
1. Il diritto di prelazione è esercitato nel
termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista
dall’articolo 58.
2. Entro il termine indicato dal comma 1 il
provvedimento di prelazione è notificato all’alienante ed all’acquirente. La
proprietà passa allo Stato dalla data dell’ultima notificazione.
3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1
l’atto di alienazione è inefficace ed all’alienante è vietato effettuare la
consegna della cosa.
4. Le clausole del contratto di alienazione non
vincolano lo Stato.
5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto
di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di
recedere dal contratto.
Art. 61. Esercizio della
prelazione
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149,
comma 5)
1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un
atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla regione, alla
provincia ed al comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene
mobile la regione ne dà notizia sul proprio Bollettino Ufficiale, ed
eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale,
con la descrizione dell’opera e il prezzo.
2. La regione, la provincia ed il comune, nel
termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta
di prelazione, dichiarando l’eventuale irrevocabile intento di acquistare il
bene e di corrisponderne il prezzo all’alienante.
3. Il Ministero, qualora rinunci all’acquisto,
emette, nel termine previsto dall’articolo 60, comma 1, il decreto di
prelazione a favore dell’ente richiedente.
Sezione III - Commercio
Art. 62. Obbligo di denuncia
dell'attività commerciale e di tenuta del registro
(R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128; legge 1
marzo 1975, n. 44, art. 10)
1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati
nell’allegato A di questo testo unico invia al soprintendente e alla Regione
copia della dichiarazione prevista dall’articolo 132 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.
773.
2. I soggetti indicati al comma 1 annotano
giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall’articolo 136
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le
caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal
regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e
della regione.
3. Il soprintendente verifica, con ispezioni
periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà
delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell’ispezione è notificato
all’interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.
Art. 63. Attestati di
autenticità e di provenienza
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)
1. Chiunque esercita l’attività di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura,
di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha
l’obbligo di porre a disposizione dell’acquirente gli attestati di autenticità
e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino
nell’esercizio o nell’esposizione.
2. All’atto della vendita i soggetti indicati al
comma 1 sono tenuti a rilasciare all’acquirente copia fotografica dell’opera o
dell’oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della
provenienza, recanti la sua firma.
Art. 64. Commercio di documenti
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3 , 4 e
5)
1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali
preposti alle vendite mobiliari hanno l’obbligo di comunicare al soprintendente
archivistico l’elenco dei beni archivistici posti in vendita.
2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal
comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell’articolo 6, comma 2.
Capo IV - Circolazione in ambito
internazionale
Sezione I - Uscita e ingresso
nel territorio nazionale
Art. 65. Divieto di uscita dal
territorio nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal
decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art.1, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17;
decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella
legge 8 agosto 1972, n. 487)
1. È vietata, se costituisce danno per il
patrimonio storico e culturale nazionale, l’uscita dal territorio della
Repubblica dei beni indicati nell’articolo 2 e di quelli indicati nell’articolo
3, comma 1, lettere d), e) ed f), salvo quanto previsto all’articolo 69, comma
9.
2. E' comunque vietata l'uscita:
a) dei beni
dichiarati a norma dell’articolo 6;
b) di
determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro
caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando
l’esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce
danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo testo unico. Il divieto di
uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro,
sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali.
Art. 66. Attestato di libera
circolazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla
legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)
1. Chi intenda far uscire dal territorio della
Repubblica beni culturali indicati nell’articolo 65 deve farne denuncia e
presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e
per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l’attestato di
libera circolazione.
2. L’ufficio di esportazione, entro tre giorni
dall’avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente ufficio
dell’amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni,
inibire il rilascio dell’attestato di libera circolazione.
3. L’ufficio di esportazione, accertata la
congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio,
l’attestato di libera circolazione.
4. L’attestato di libera circolazione è rilasciato
dall’ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre
quaranta giorni dalla presentazione del bene.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto
dell’attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.
6. L’attestato di libera circolazione ha validità
triennale ed è redatto in tre originali dei quali:
a) uno è
depositato agli atti d’ufficio;
b) un
secondo è consegnato all’interessato e deve accompagnare la circolazione del
bene;
c) un terzo
è trasmesso all’ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro
ufficiale degli attestati.
7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al
regime previsto dall’articolo 6.
8. Per i beni culturali di proprietà della regione
o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l’ufficio di esportazione sente la
regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla
data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.
9. Restano ferme le competenze delegate alle
regioni in materia di esportazione dei beni indicati all’articolo 2, comma 2,
lettera c).
Art. 67. Ricorso
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal
decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto
1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)
1. Avverso il diniego dell’attestato, l’interessato
può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore
generale.
2. Copia del ricorso è contestualmente inviata
all’ufficio di esportazione interessato.
3. Il direttore generale, sentito il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali,
decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello
stesso.
4. Qualora il direttore generale accolga il
ricorso, l’ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia
l’attestato di libera circolazione.
Art. 68. Acquisto coattivo
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla
legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20)
1. L’ufficio di esportazione può proporre al
Ministero e alla regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto
l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è
prorogato di sessanta giorni.
2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia,
il Ministero o la regione nel cui territorio si trova l’ufficio di esportazione
hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.
Art. 69. Uscita temporanea
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla
legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2,
3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)
1. I beni culturali per i quali operi il divieto
previsto dall’articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal
territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d’arte di alto
interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.
2. Non possono comunque uscire:
a) i beni
suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali
sfavorevoli;
b) i beni
che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di
un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione
artistica o bibliografica.
3. Al fine dell’uscita disciplinata dal comma 1,
l’interessato chiede l’assenso del Ministero, indicando il responsabile della
custodia del bene all’estero.
4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando
le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine
massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall’uscita
dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile
su richiesta dell’interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.
5. L'assenso è sempre subordinato all’assicurazione
delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.
6. Per le mostre e le manifestazioni promosse
all’estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici,
dagli istituti italiani di cultura all’estero, o da organismi sovranazionali,
l’assicurazione può essere sostituita dall’assunzione dei relativi rischi da
parte dello Stato.
7. Il rilascio della garanzia statale avviene con
decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
8. L’uscita del bene è garantita mediante cauzione,
costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del dieci
per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da
una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall’amministrazione ove
gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio
nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni
appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può
esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza
culturale.
9. I mezzi di trasporto aventi più di
settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per
partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi
precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.
Art. 70. Ingresso nel territorio
nazionale
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla
legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21)
1. La spedizione in Italia da uno Stato membro
dell’Unione europea o l’importazione da un Paese terzo dei beni indicati
nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall’ufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione è
rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione è
rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a
comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato
membro di spedizione.
Sezione II - Esportazione dal
territorio dell’Unione europea
Art. 71. Denominazioni
(Legge 30 marzo 1998, n. 88,art. 1)
1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di
questo Capo e II del Capo VII si intendono:
a) per
“regolamento CEE” e “direttiva CEE”, rispettivamente il regolamento (CEE) n.
3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE
del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per
“Stato richiedente”, lo Stato membro dell’Unione europea che promuova l’azione
di restituzione a norma della sezione III.
Art. 72. Esportazione di beni
culturali dal territorio dell'Unione europea
(Legge 30marzo 1998, n. 88, art. 11)
1. L’esportazione al di fuori del territorio
dell’Unione europea dei beni culturali indicati nell’allegato A di questo testo
unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.
2. La licenza di esportazione prevista
dall’articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione
contestualmente all’attestato di libera circolazione previsto dall’articolo 66,
comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì
rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l’attestato di libera
circolazione in data non anteriore a trenta mesi.
3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene
elencato nell’allegato A di questo testo unico, l’ufficio di esportazione
rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all’assenso
espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.
4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e
dell’articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio
dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato
membro dell’Unione europea a norma dell’articolo 2 del regolamento CEE, per la
durata di validità della licenza medesima.
5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di
esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle
licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministero ne forma e conserva
l’elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali
aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.
Sezione III - Restituzione di
beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro
dell’Unione europea
Art. 73. Restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)
1. I beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro dell’Unione europea dopo il 31 dicembre 1992
sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli
qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente,
in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito dall’articolo 30 del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall’articolo 6 del Trattato di Amsterdam,
ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.
3. La restituzione è ammessa per i beni culturali
ricompresi in una delle seguenti categorie:
a) beni
indicati nell’allegato A;
b) beni
facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi
di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di
proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati
pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni
finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici
territoriali;
c) beni
inclusi in inventari ecclesiastici.
4. È illecita l’uscita dei beni culturali avvenuta
in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente
in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata
dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione
temporanea.
5. Si considerano altresì illecitamente usciti i
beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le
prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell’articolo 69, comma 4.
6. La restituzione è ammessa se le condizioni
indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della
domanda.
Art. 74. Assistenza e
collaborazione a favore degli Stati U.E.
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)
1. L’autorità centrale prevista dall’articolo 3
della direttiva CEE è, per l’Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari
compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici, nonché
della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle
regioni e degli altri enti territoriali e locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni
culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura
la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri
dell’Unione europea;
b) fa
eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del
bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga;
le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni
notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo
alla localizzazione del bene;
c) notifica
agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un
bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per
indizi precisi e concordanti;
d) agevola
le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la
sussistenza dei presupposti indicati all’articolo 73, sul bene del quale sia
stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera
c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica
stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non
sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);
e) dispone,
ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici,
nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;
f) favorisce
l’amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del
bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine,
tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero
può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la
definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la
legislazione italiana e raccogliere, per l’effetto, il formale accordo di
entrambe le parti.
Art. 75. Azione di restituzione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)
1. Gli Stati membri dell’Unione europea possono
esercitare l’azione di restituzione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria
per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto
previsto dall’articolo 73.
2. L’azione è proposta davanti al tribunale del
luogo in cui il bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell’articolo 163
del codice di procedura civile, l’atto di citazione deve contenere:
a) un
documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene
culturale;
b) la
dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa
all’uscita illecita del bene dal territorio nazionale.
4. L’atto di citazione è notificato altresì al
Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle
domande giudiziali di restituzione.
5. Il Ministero notifica immediatamente
l’intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.
Art. 76. Prescrizione
dell’azione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)
1. L’azione di restituzione è promossa nel termine
perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha
avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato
luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.
2. L’azione di restituzione si prescrive in ogni
caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell’uscita illecita del bene
dal territorio dello Stato richiedente.
3. L’azione di restituzione non si prescrive per i
beni indicati nell’articolo 73, comma 3, lettere b) e c).
Art. 77. Indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del
bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo
determinato in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l’indennizzo previsto dal comma 1,
il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede
il possesso del bene.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del
bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più
favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al
pagamento dell’indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile
dell’illecita circolazione residente in Italia.
Art. 78. Pagamento
dell’indennizzo
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)
1. L’indennizzo è corrisposto da parte dello Stato
richiedente contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene è
redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari
all’uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia
al Ministero stesso.
3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce
titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 79. Custodia temporanea dei
beni ed altri adempimenti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese
relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire,
le altre comunque conseguenti all’applicazione dell’articolo 74, nonché quelle
inerenti all’esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Art. 80. Azione di restituzione
a favore dell’Italia
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)
1. L’azione di restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero,
d’intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato
membro dell’Unione europea in cui si trova il bene culturale.
2. Il Ministero si avvale dell’assistenza
dell’Avvocatura generale dello Stato.
Art. 81. Destinazione del bene
restituito
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)
1. Qualora il bene culturale restituito non
appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla
consegna all’avente diritto.
2. La consegna del bene è subordinata al rimborso
allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la
custodia del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla
consegna del bene, il Ministero dà notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
con altra forma di pubblicità.
4. Qualora l’avente diritto non ne richieda la
consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato.
Il competente Ufficio dell’amministrazione centrale, sentiti il competente
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e
le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo,
biblioteca o archivio dello Stato, di una regione o di altro ente pubblico al
fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto
culturale più opportuno.
Art. 82. Informazioni alla
Commissione europea e al Parlamento nazionale
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)
1. Il Ministro informa la Commissione delle
Comunità europee delle misure adottate dall’Italia per assicurare l’esecuzione
del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla
Commissione dagli altri Stati membri.
2. Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in
allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione
sull’attuazione del presente Capo, nonché sull’attuazione della direttiva CEE e
del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, predispone ogni tre anni la relazione alla
Commissione indicata al comma 1 sull’applicazione del regolamento CEE e della
direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.
Art. 83. Banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)
1. Presso il Ministero è istituita la banca dati
dei beni culturali illecitamente sottratti.
2. Con il regolamento previsto dall’articolo 12
sono determinate le modalità di attuazione della banca dati.
Art. 84. Accordi con gli altri
Stati membri dell’Unione europea
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)
1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca
maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e
dell’organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell’Unione europea, il
Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli
altri Stati.
Capo V - Ritrovamenti e scoperte
Art. 85. Ricerca di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere
per il ritrovamento di beni culturali indicati all’articolo 2, comma 1, lettera
a), in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.
2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo
decreto ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori.
3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un
indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le
norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni
ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.
Art. 86. Concessione di ricerca
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)
1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o
privati l’esecuzione di ricerche e di opere indicate nell’articolo 85 ed
emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili
ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle
norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione
ritenga di prescrivere.
3. In caso di inosservanza, la concessione è
revocata.
4. La concessione può altresì essere revocata
quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle
opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere
già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
5. Ove il concessionario non ritenga di accettare
la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico
nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal
concessionario.
6. La concessione prevista al comma 1 può essere
data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
Art. 87. Scoperta fortuita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)
1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o
immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al
soprintendente o al sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede
alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo
in cui sono stati rinvenuti.
2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si
possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli
per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita
dell’autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza
pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia
previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti
fortuitamente.
4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e
rimozione sono rimborsate dal Ministero.
Art. 88. Appartenenza e
qualificazione dei beni ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)
1. I beni indicati nell’articolo 2, da chiunque e
in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni
immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del
patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice
civile.
Art. 89. Premio per i
ritrovamenti
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore
al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al
proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al
concessionario indicato nell’articolo 86;
c) allo
scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall’articolo 87.
2. Qualora il proprietario dell’immobile abbia
ottenutola concessione prevista dall’articolo 86 ovvero sia scopritore del bene
ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose
ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia
introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del
proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o
mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.
Art. 90. Determinazione del
premio
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)
1. Il Ministero provvede alla determinazione del
premio spettante agli aventi titolo a norma dell’articolo 89, previa stima
delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la
stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una
commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l’altro
dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia
sono anticipate dal richiedente.
2. La determinazione della commissione è
impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Capo VI - Valorizzazione e
godimento pubblico
Sezione I - Espropriazione
Art. 91. Espropriazione di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 45; d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma
1, lettera e)
1. I beni culturali mobili e immobili possono
essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando
l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni
di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.
2. L’espropriazione può essere disposta a favore
delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona
giuridica privata senza fine di lucro.
Art. 92. Espropriazione per fini
strumentali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)
1. Possono essere espropriate per causa di pubblica
utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare
monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il
decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
Art. 93. Espropriazione per interesse
archeologico
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56)
1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di
immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il
ritrovamento di beni culturali.
Art. 94. Dichiarazione di
pubblica utilità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)
1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con
provvedimento del Ministero o, nel caso dell’articolo 92, anche con atto della
regione.
2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93
l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 95. Indennità di esproprio
per i beni culturali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1)
1. Nel caso dell’articolo 91 l’indennità consiste
nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di
compravendita all’interno dello Stato.
2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto
dopo il deposito dell’indennità offerta dall’espropriante ed accettata
dall’espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del
tribunale.
Art. 96. Rinvio a norme generali
(R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)
1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93
l’indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni
generali in materia di espropriazione per opere pubbliche.
Art. 97. Interventi di
valorizzazione
1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque
soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto
applicabili.
Sezione II - Fruizione
Art. 98. Beni demaniali
(Codice civile, art.822)
1. I beni culturali indicati nell’articolo 54 sono
destinati al godimento pubblico.
Art. 99. Apertura al pubblico di
musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche
(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla
legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 27;
d.m. 11 dicembre 1997, n. 507, art 5, comma 1)
1. L’apertura al pubblico dei musei, dei monumenti,
delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle
biblioteche pubbliche statali è disposta e regolamentata dal Ministero.
2. Ai fini del comma 1 si intende per:
a) museo:
struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la
valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;
b) area
archeologica: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio
originariamente concluso per funzione e destinazione d’uso complessiva;
c) parco
archeologico: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze
archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o
ambientali, attrezzato come museo all’aperto in modo da facilitarne la lettura
attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.
Art. 100. Biglietto d’ingresso
(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)
1. L’accesso ai luoghi indicati nell’articolo 99,
comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.
2. Sono stabiliti dal regolamento:
a) i casi
di libero accesso e di ingresso gratuito;
b) le
categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo.
Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle
convenzioni previste alla lettera c);
c) le
modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d’ingresso e
di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti
pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d’ingresso possono essere
impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e
vendita presso terzi convenzionati;
d) la
percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all’Ente nazionale di
assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori
drammatici.
3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei
biglietti d’ingresso sono destinati all’adeguamento strutturale e funzionale
dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello
Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi
antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché
all’espropriazione e all’acquisto, anche mediante l’esercizio del diritto di
prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite
all’entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.
Art. 101. Ricerche e letture
negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali
(D.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, art. 47; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 28)
1. Le ricerche e letture per ragioni di studio
effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono
gratuite.
Art. 102. Mostre o esposizioni
(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; d.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)
1. Il Ministero dichiara, a richiesta
dell’interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o
esposizioni di opere d’arte ai fini dell’applicazione delle agevolazioni
fiscali
2. E’ soggetto ad autorizzazione ministeriale il
prestito alla mostra o all’esposizione:
a) di opere
d’arte di proprietà dello Stato, assentito dall’ufficio competente;
b) di opere
d’arte costituenti beni culturali a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera a),
di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di
lucro, o dichiarati a norma dell’articolo 6;
c) di beni
archivistici.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata
almeno quattro mesi prima dell’inizio della manifestazione ed indica il
responsabile della custodia delle opere in prestito.
4. Il regolamento individua i criteri per il
rilascio dell’autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e
fruizione pubblica delle opere.
5. L’autorizzazione può essere subordinata
all’adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere
6. L’autorizzazione prevista dal comma 2 produce
gli effetti di quella prevista dall’articolo 22.
7. I provvedimenti indicati dal presente articolo
sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal d.P.R. 14 gennaio 1972,
n. 3.
Art. 103. Vigilanza
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)
1. Il Ministero, con il concorso delle regioni,
vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico
abbia acquisito sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.
Art. 104. Cooperazione con le
regioni e gli enti locali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152)
1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali
cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali
nelle forme previste dall’articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
Art. 105. Accordi per la
promozione della fruizione
(legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)
1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione
dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni
pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le
associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la
diffusione della conoscenza dei beni culturali.
Art. 106. Visita pubblica di
beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)
1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per
scopi culturali:
a) i beni
culturali immobili indicati all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già
dichiarati a norma dell’articolo 6 che rivestano altresì un interesse
eccezionale;
b) le
collezioni dichiarate a norma dell’articolo 6.
2. L’interesse eccezionale degli immobili indicati
alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il
proprietario.
3. Le modalità di visita sono concordate con il
proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero,
tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.
4. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo
45.
Art. 107. Accesso agli archivi
di Stato
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21; d.P.R. 30
dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. I documenti conservati negli archivi di Stato
sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere
riservato a norma dell’articolo 110 relativi alla politica estera o interna
dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di
quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo
diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili
settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.
2. Il Ministero dell’interno, d’intesa con il
Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti
di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel
comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell’interno ha facoltà
di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore
storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la
consultazione.
3. I documenti di proprietà dei privati, e da
questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o
venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina
stabilita dai commi 1 e 2.
4. I depositanti e coloro che donano o vendono o
lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia
porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti
dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita
dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori
e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì
inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori,
quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano
interessati per il titolo di acquisto.
Art. 108. Accesso agli archivi
storici degli Enti pubblici
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; d.P.R. 30
dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)
1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano
agli archivi storici degli enti pubblici.
2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è
disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi
correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
Art. 109. Accesso agli archivi
privati
(D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1,
lett. b)
1. I privati proprietari, possessori o detentori
degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell’articolo 6, comma
2, hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata
richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei
documenti che, d’intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di
carattere riservato.
2. Le modalità di consultazione sono concordate tra
il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.
Art. 110. Declaratoria di riservatezza
(D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura
degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è
effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.
Art. 111. Fruizione da parte
delle scuole
(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 7 e 8)
1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti
territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da
parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite
convenzioni nelle quali sono fissate, tra l’altro, le modalità per la
predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.
2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono
ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l’ente interessato.
Art. 112. Servizi di assistenza
culturale e di ospitalità
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con
modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo
1995, n. 85, art. 47-quater; d.P.R. 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; d.m. 24
marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1)
1. Nei luoghi indicati all’articolo 99, comma 1,
possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il
pubblico.
2. I servizi riguardano in particolare:
a) il
servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi
catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e
le riproduzioni di beni culturali;
b) i
servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di
riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;
c) la
gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
d) la
gestione dei punti vendita e l’utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei
beni;
e) i
servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento
per l’infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i
centri di incontro;
f) i
servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;
g) l’organizzazione
di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.
Art. 113. Concessione dei
servizi
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con
modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8
ottobre 1997, n. 352, art. 3; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e
art. 3)
1. I servizi indicati all’articolo 112 possono
essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente
conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le
risorse umane e finanziarie dell’amministrazione.
2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1
possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l’affidamento dei
servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.
3. I funzionari preposti agli istituti di cui
all’articolo 99, comma 1, d’ora in poi indicati come “capo dell’istituto”,
provvedono all’affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in
materia di appalti di servizi.
4. La concessione ha durata quadriennale e può
essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.
5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero
l’integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con
regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di
istituti corrispondenti a quelli indicati nell’articolo 99, comma 1.
Sezione III - Uso individuale
Art. 114. Uso dei beni culturali
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con
modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)
1. Il Ministero può concedere l’uso dei beni dello
Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione
culturale.
2. Il capo dell’istituto determina il canone dovuto
e adotta il relativo provvedimento.
Art. 115. Uso strumentale e
precario - riproduzione dei beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2; d.P.R. 5
luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)
1. Il capo dell’istituto può concedere l’uso
strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al
Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d’autore.
2. I canoni di concessione ed i corrispettivi
connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo
dell’istituto tenendo anche conto:
a) del
carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei
mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
c) del tipo
e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
d) delle
utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento
al beneficio economico del destinatario.
3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in
via anticipata.
4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste
per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al
rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5. Nei casi in cui dall’attività in concessione
possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell’istituto
determina l’importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione
bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei
casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
6. La cauzione è restituita, con l’assenso del capo
dell’istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno
subito danni e le spese sostenute dall’amministrazione sono state rimborsate.
7. Con decreto del Ministro sono fissati gli
importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l’uso e la riproduzione dei
beni.
Art. 116. Catalogo di immagini
fotografiche e di riprese di beni culturali
(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4; d.m. 24
marzo 1997, n. 139, art. 9)
1. Il capo dell’istituto, all’atto della concessione,
per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere
di beni culturali, prescrive:
a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa
o fotografia;
b) la restituzione, dopo l’uso, del fotocolor
originale con relativo codice.
Art. 117. Pagamento di canoni e
corrispettivi
(Decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con
modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; d.P.R. 5
luglio 1995, n. 417, art. 61; d.m. 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)
1. I canoni ed i proventi derivanti
dall’applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e
nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale
intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da
ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi
l’istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al
versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello
Stato.
2. I canoni ed i proventi indicati al comma 1
affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione
dell’entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base
dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non
inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di
provenienza.
Capo VII - Sanzioni
Sezione I - Sanzioni penali
Art. 118. Opere illecite
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art.59, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e
con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:
a) chiunque senza autorizzazione demolisce,
rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di
qualunque genere sui beni culturali indicati nell’articolo 2, comma 1,
dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell’articolo 6;
b) chiunque procede al distacco di affreschi,
stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici,
esposti o non alla pubblica vista, senza l’autorizzazione del soprintendente,
anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall’articolo 6;
c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza,
lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati
nell’articolo 2, comma 1, senza darne immediata comunicazione alla
soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori
definitivi per l’approvazione.
2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica
in caso di inosservanza dell’ordine di sospensione dei lavori impartito dal
soprintendente a norma dell’articolo 28.
Art. 119. Uso illecito
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e
con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni
culturali indicati nell’articolo 2, comma 1 ad uso incompatibile con il loro
carattere storico od artistico o pregiudizievole per la loro conservazione o
integrità.
Art. 120. Collocazione e
rimozione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16 )
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e
con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al
luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni
appartenenti agli enti di cui all’articolo 5.
2. Alla stessa pena soggiace il detentore che
omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente
dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma
dell’articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza
affinché i beni medesimi non subiscano danno.
Art. 121. Inosservanza delle
prescrizioni di tutela indiretta
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. E’ punito con l’arresto da 6 mesi ad 1 anno e
con l’ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le
prescrizioni date dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 1.
2. L’inosservanza dei provvedimenti cautelari
adottati dal Ministero a norma dell’articolo 49, comma 3 è punita a norma
dell’articolo 129.
Art. 122. Violazioni in materia
di alienazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come
rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)
1. E’ punito con la reclusione fino ad un anno e la
multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:
a) chiunque,
senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati
nell’articolo 55;
b) chiunque,
essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all’articolo 58, comma 2,
la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di
beni culturali;
c) l’alienante
di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna
della cosa in pendenza del termine previsto dall’articolo 60, comma 1.
Art. 123. Esportazione illecita
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)
1. Chiunque trasferisce all’estero cose di
interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico,
bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all’articolo
3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o
licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con
la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena prevista al comma 1 si applica nei
confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l’uscita o
l’esportazione temporanee.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo
che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di
contrabbando.
4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività
di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di
interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l’interdizione a norma
dell’articolo 30 del codice penale.
Art. 124. Violazioni in materia di ricerche
archeologiche
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 20)
1. E’ punito con l’arresto fino ad un anno e
l’ammenda da £ 600.000 a £ 6.000.000:
a) chiunque
esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni
indicati all’articolo 2, comma 1, lettera a) senza concessione, ovvero non osserva
le prescrizioni date dall’amministrazione;
b) chiunque,
essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall’articolo 87, comma 1
i beni indicati nell’articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla
loro conservazione temporanea.
Art. 125. Impossessamento
illecito di beni culturali appartenenti allo Stato
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato
dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)
1. Chiunque si impossessa di beni culturali
indicati nell’articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell’articolo 88 è
punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a
un milione.
2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e
della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi
abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall’articolo 86.
Art. 126. Collaborazione per il
recupero di beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come
sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)
1. La pena applicabile per i reati previsti dagli
articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca
una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero
dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all’estero.
Art. 127. Contraffazione di
opere d’arte
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)
E’ punito con la reclusione da tre mesi fino a
quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:
a) chiunque,
al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura,
scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od
archeologico;
b) chiunque,
anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione,
pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel
territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici,
esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura,
grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od
archeologico;
c) chiunque,
conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e
b), contraffatti, alterati o riprodotti;
d) chiunque
mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od
etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare,
conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere
a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.
2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di
un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna
consegue l’interdizione a norma dell’articolo 30 del codice penale.
3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal
comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal
giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l’articolo 36, comma 3,
del codice penale.
4. E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari
contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel
comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato.
Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste
dei corpi di reato.
Art. 128. Casi di non punibilità
(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)
1. Le disposizioni dell’articolo 127 non si
applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie
di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di
oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate
espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita,
mediante annotazione scritta sull’opera o sull’oggetto o, quando ciò non sia
possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante
dichiarazione rilasciata all’atto della esposizione o della vendita. Non si
applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo
determinante l’opera originale.
Art. 129. Inosservanza dei
provvedimenti amministrativi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave
reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall’autorità preposta
alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con
le pene previste dall’art. 650 del codice penale.
Sezione II - Sanzioni amministrative
Art. 130. Omessa redazione degli
elenchi dei beni culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai
rappresentanti degli enti di cui all’articolo 5 che non presentano o non
aggiornano l’elenco descrittivo dei beni indicati nell’articolo 2, comma 1,
lettera a) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a
lire 6.000.000.
2. Il Ministero dispone la compilazione dell’elenco
a spese dell’ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con
provvedimento del Ministero. All’esazione si procede nelle forme previste per
le entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 131. Ordine di
reintegrazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Se per effetto della violazione degli obblighi
di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il
bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile
l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione .
2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1
abbiano rilievo urbanistico-edilizio l’avvio del procedimento e il
provvedimento finale sono comunicati anche al comune interessato.
3. In caso di inottemperanza all’ordine impartito a
norma del comma 1, il Ministero provvede all’esecuzione d’ufficio a spese
dell’obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme
previste per le entrate patrimoniali dello Stato.
4. Quando la reintegrazione non sia possibile il
responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della
cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.
5. Se la determinazione della somma, fatta dal
Ministero, non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall’obbligato.
Art. 132. Danno ai beni
culturali ritrovati
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato
dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)
1. Le misure previste nell’articolo 131 si
applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all’articolo
88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.
Art. 133. Violazioni in materia
di affissione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque, senza l’autorizzazione prevista
dall’articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli
edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi,
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è inoltre
tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal
soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede
all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi
pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimità di edifici o di
luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 134. Perdita di beni
culturali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)
1. Se, per effetto della violazione degli obblighi
stabiliti dall’articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo
III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile
o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere
allo Stato una somma pari al valore della cosa.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste
sono tenute in solido al pagamento della somma.
3. Se la determinazione della somma fatta dal
Ministero non è accettata dall’obbligato, la somma stessa è determinata da una
commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno
dall’obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono
anticipate dall’obbligato.
4. La determinazione della commissione è
impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Art. 135. Atti giuridici
illegittimi
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; d.P.R. 30
settembre 1963, n. 1409, art. 41)
1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti
giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di
questo Titolo, o senza l’osservanza delle condizioni e modalità da esso
prescritte, sono nulli.
2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di
esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione
II del Capo III.
Art. 136. Omessa esibizione di
documenti per l’esportazione
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto
dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)
1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto
dall’articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all’estero i beni indicati
nella stessa disposizione non accompagnati dall’attestato di libera
circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.
Art. 137. Omessa restituzione di
documenti per l’esportazione
(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)
1. Chi, effettuata l’esportazione di un bene
culturale al di fuori del territorio dell’Unione europea a norma del
regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l’esemplare n.
3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione,
del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.
TITOLO II - Beni paesaggistici e
ambientali
Capo I - Individuazione
Art. 138. Beni ambientali
1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le
disposizioni di questo Titolo in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione:
a) i beni e le aree indicati all’articolo 139 individuati
a norma degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144;
b) i beni e le aree indicati all’articolo 146.
Art. 139. Beni soggetti a tutela
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1)
1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo
in ragione del loro notevole interesse pubblico:
a) le cose
immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità
geologica;
b) le
ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del
Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
c) i
complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale;
d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di
vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo
di quelle bellezze.
Art. 140. Elenchi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; d.P.R. 3 dicembre
1975, n. 805, art. 31; d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Dei beni indicati alle lettere a) e b) e delle
località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139 le regioni compilano
su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di
notevole interesse pubblico.
2. La compilazione di detti elenchi è affidata a
una commissione istituita in ciascuna provincia con provvedimento regionale.
3. La commissione dura in carica quattro anni ed è
composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni
interessati. Della commissione fanno parte di diritto il soprintendente per i
beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici
competenti per territorio.
4. La commissione aggrega, di volta in volta, un
esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello
Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della
natura dei beni e delle località da tutelare.
5. Le proposte per la dichiarazione di notevole
interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, le relative
planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono
pubblicati per un periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i comuni
interessati della provincia e depositati presso i competenti uffici degli
stessi comuni.
6. Dell’avvenuta compilazione e pubblicazione degli
elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi
nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a
diffusione nazionale.
Art. 141. Approvazione
dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Entro tre mesi dalla pubblicazione
dell’elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla
regione, che ha altresì facoltà di indire un’inchiesta pubblica.
2. La regione, sulla base della proposta formulata
dalla commissione, esaminate le osservazioni e tenuto conto dell’esito
dell’eventuale inchiesta pubblica, approva l’elenco, apportandovi le modifiche
ritenute opportune.
Art. 142. Pubblicità dell'elenco
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. L’elenco approvato è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e nel Bollettino Ufficiale della regione.
2. Copia della Gazzetta Ufficiale è affissa per un
periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia
dell’elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del
pubblico presso gli uffici comunali.
Art. 143. Dichiarazione dei beni
indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. Sulla base dell’elenco dei beni indicati alle
lettere a) e b) dell’articolo 139, la regione emette il provvedimento di
dichiarazione di notevole interesse pubblico, notificandolo ai proprietari,
possessori o detentori, a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione
viene trascritta a richiesta della stessa regione sui relativi registri
immobiliari e depositata presso il comune con le modalità previste all’articolo
142, comma 2.
Art. 144. Integrazione degli
elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)
1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli
elenchi dei beni e delle località indicati all’articolo 139, su proposta del
soprintendente competente.
2. La proposta, corredata dalla relativa
planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano
alla pubblicazione a norma dell’articolo 140, comma 5. Copia della proposta e
della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del
pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla
pubblicazione come previsto dall’articolo 140, comma 6.
3. Entro il termine di sessanta giorni
dall’avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri
soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.
4. L’integrazione dell’elenco è approvata con
decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle
eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.
Art. 145. Revoca o modifica
degli elenchi
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)
1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati
all’articolo 139 approvati dal Ministero prima dell’entrata in vigore del
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall’articolo
144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data
della richiesta.
Art. 146. Beni tutelati per
legge
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7,
aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1 e 1-quater)
1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di
questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:
a) i
territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i
territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300
metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi,
i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli
argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le
montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena
alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le
isole;
e) i
ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi
e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna
dei parchi;
g) i
territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
h) le aree
assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i)
le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13
marzo 1976, n. 448;
l)
i vulcani;
m) le zone
di interesse archeologico.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si
applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:
a) erano
delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;
b) limitatamente
alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate
negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni
sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a
norma dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai
beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti
irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto
e reso pubblico dalla regione competente. Il Ministero, con provvedimento
adottato con le procedure previste dall’articolo 144, può tuttavia confermare
la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.
4. La disposizione del comma 2 non si applica ai
beni indicati all’articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.
Art. 147. Censimento e
catalogazione
(Decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, art. 54, comma
1, lett. b)
1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e
146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata
da restituirsi in scala idonea all’identificazione del bene. A tal fine il
Ministero, d’intesa con la Conferenza unificata, predispone tecniche di
rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.
Art. 148. Convenzioni
internazionali
1. L’attività di tutela e valorizzazione dei beni
ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell’ambito
di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle Convenzioni in materia, rese
esecutive in Italia.
Capo II - Gestione dei beni
Art. 149. Piani territoriali
paesistici
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)
1. Le regioni sottopongono a specifica normativa
d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali
indicati all’articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali
paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di
salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.
2. La pianificazione paesistica prescritta al comma
1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo
139 incluse negli elenchi previsti dall’articolo 140 e dall’articolo 144.
3. Qualora le regioni non provvedano agli
adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell’articolo 4 del d.P.R.
24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall’articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59.
4. Fermo il disposto dell’articolo 164 il
Ministero, d’intesa con il Ministero dell’ambiente e con la regione, può
adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di
questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.
Art. 150. Coordinamento della
disciplina urbanistica
(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a;
art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52,
comma 1 )
1. Le linee fondamentali dell’assetto del
territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di
orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma
dell’articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I piani regolatori generali e gli altri
strumenti urbanistici si conformano, secondo l’articolo 5 della legge 17 agosto
1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali
paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all’articolo 149. I beni
e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini
dell’applicazione dell’articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150,
come sostituito dall’articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.
3. Le regioni e i comuni possono concordare con il
Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla
formazione dei piani.
Art. 151. Alterazione dello
stato dei luoghi
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27
giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, art. 1)
1. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma
dell’articolo 140 o dell’articolo 144 o nelle categorie elencate all’articolo
146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino
pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.
2. I proprietari, possessori o detentori a
qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l’obbligo di sottoporre
alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire,
al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.
3. L’autorizzazione è rilasciata o negata entro il
termine perentorio di sessanta giorni.
4. Le regioni danno immediata comunicazione delle
autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo
contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso
annullare, con provvedimento motivato, l’autorizzazione regionale entro i
sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.
5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma
3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere
l’autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta
giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L’istanza, corredata da
triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa
documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data
comunicazione alla regione.
Art. 152. Interventi non
soggetti ad autorizzazione
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12
aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)
1. Non è richiesta l’autorizzazione prescritta
dall’articolo 151:
a) per gli
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico
e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto
esteriore degli edifici;
b) per gli
interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non
comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni
edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che
non alterino l’assetto idrogeologico del territorio;
c) per il
taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica,
antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati
alla lettera g) dell’articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle
norme vigenti in materia.
Art. 153. Inibizione o
sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; d.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4)
1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene
ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica
prescritta dall’articolo 143 la regione e il Ministero hanno facoltà di:
a) inibire
che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare
il bene;
b) ordinare,
anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la
sospensione di lavori iniziati.
2. Il provvedimento di inibizione o
sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato
di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di
novanta giorni non sia stata comunicata agli interessati la deliberazione della
commissione provinciale di cui all’articolo 140 o la proposta della
soprintendenza prevista all’articolo 144.
3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti
successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.
Art. 154. Rimborso spese a
seguito della sospensione dei lavori
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)
1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi
negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati
e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la
sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui
all’articolo 153, comma 1, l’interessato può ottenere il rimborso delle spese
sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite
sono demolite a spese dell’autorità che ha disposto la sospensione.
Art. 155. Interventi soggetti a
particolari prescrizioni
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)
1. Nel caso di aperture di strade e di cave, nel
caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell’ambito e in
vista delle località indicate alle lettere c) e d) dell’articolo 139, ovvero in
prossimità delle cose indicate alle lettere a) e b) dello stesso articolo, la
regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai
progetti in corso d’esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica
delle opere già realizzate valgano ad evitare pregiudizio ai beni protetti da
questo Titolo.
2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la
esercita previa consultazione della regione.
Art. 156. Opere da eseguirsi da
parte di amministrazioni statali
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11
aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17,
comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art 2, comma 1, lett. d e art. 6)
1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista
dall’articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni
statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il
Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni
l’autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.
2. Per i progetti di opere comunque soggetti a
valutazione di impatto ambientale a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali,
l’autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure
previste all’articolo 26.
3. Per le attività minerarie di ricerca ed
estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l’autorizzazione
del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Restano ferme le competenze
del Ministero dell’ambiente in materia di cave e torbiere.
Art. 157. Cartelli pubblicitari
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4)
1. Nell’ambito e in prossimità dei beni ambientali
indicati nell’articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi
pubblicitari se non previa autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela
paesaggistica.
2. Lungo le strade site nell’ambito e in prossimità
dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi
pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell’articolo 23, comma
4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole
dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica sulla compatibilità della
collocazione o della tipologia dell’insegna con l’aspetto, il decoro e il pubblico
godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.
Art. 158. Colore delle facciate
dei fabbricati
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4;
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)
1. L’autorità amministrativa preposta alla tutela
paesaggistica può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d)
dell’articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi
disturbo alla bellezza dell’insieme, un diverso colore che con quella
armonizzi.
2. In caso di inadempienza, la regione provvede
all’esecuzione d’ufficio.
Art. 159. Vigilanza
(D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e
comma 12 aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 )
1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali
tutelati da questo Titolo sono esercitate dalle regioni e dal Ministero.
Art. 160. Notifiche eseguite ed
elenchi compilati ai sensi della normativa previdente
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)
1. Le notifiche di importante interesse pubblico
delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 1 giugno
1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n.
1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.
Art. 161. Regolamento
1. Con d.P.R., adottato a norma dell’articolo 17,
comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per
l’attuazione delle disposizioni di questo Titolo.
2. Fino all’emanazione del regolamento previsto al
comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del
regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357
Art. 162. Disposizione
transitoria
(Decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)
1. Fino all’approvazione dei piani previsti
all’articolo 149 non è concessa l’autorizzazione prevista dall’articolo 151 per
i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno
1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e
per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo
1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre
1985.
Capo III - Sanzioni penali e amministrative
Art. 163. Opere eseguite in
assenza di autorizzazione o in difformità da essa
(Legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 20; decreto legge 27
giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n.
431, art 1-sexies)
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o
in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere sui beni ambientali è
punito con le pene previste dall’articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n.
47.
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la
rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia
della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata
commessa la violazione.
Art. 164. Ordine di rimessione
in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli
ordini previsti dal presente Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la
Regione ritenga più opportuno, nell’interesse della protezione dei beni
indicati nell’articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al
pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e
il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma é determinata previa
perizia di stima.
2. Con l’ordine di rimessione in pristino è
assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede
d’ufficio per mezzo del Prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.
4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate
per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di
riqualificazione delle aree degradate.
Art. 165. Violazione in materia
di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno
1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, art. 23, commi 12 e 13)
1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento
o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità
adottato dall’autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell’articolo
157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 250.000 a lire 5.000.000.
2. Il responsabile della violazione è tenuto alla
rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall’autorità
amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede
all’esecuzione d’ufficio a spese dell’obbligato.
3. Nei confronti di coloro che, senza
l’autorizzazione prescritta dall’articolo 157, comma 2, collocano cartelli o
altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell’ambito e in prossimità dei
beni ambientali indicati nell’articolo 138, si applicano le sanzioni previste
dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 166. Norme abrogate
1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate
le seguenti disposizioni:
-
legge 1 giugno 1939, n. 1089;
-
legge 29 giugno 1939, n. 1497;
-
legge 2 aprile 1950, n. 328;
-
legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
-
d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli
articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
-
legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell’articolo 2;
-
legge 3 febbraio 1971, n. 147;
-
legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli
articoli 8, secondo comma, e 9;
-
decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
-
legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10
e 15 - 21;
-
d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all’articolo
82, commi 3 e seguenti;
-
legge 23 luglio 1980, n. 502;
-
legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all’articolo
1;
-
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con
modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell’articolo
1-ter e dell’articolo 1-quinquies;
-
legge 5 giugno 1986, n. 253;
-
decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con
modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all’articolo
4-bis;
-
legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all’articolo 17,
comma 24;
-
decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con
modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3,
comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-ter;
-
d.P.R. 22 aprile 1994, n. 368;
-
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con
modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo
47-quater
-
legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all’articolo 1,
commi 2 e 4;
-
legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo
12, comma 5;
-
legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli
3, 5, 8;
-
legge 13 novembre 1997, n. 395;
-
legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli
19, comma 2, e 26.
2. In questo Testo Unico sono inserite le
disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino
all’entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma
dell’articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le
disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo
Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei
decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per
effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni
culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per
i beni e le attività culturali, denominati in questo testo unico,
rispettivamente, “Ministro" e "Ministero”.
Allegato A
(Previsto dagli articoli 62,
comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni:
1. Reperti archeologici aventi più di cento anni
provenienti da:
a) scavi e
scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti
archeologici;
c) collezioni
archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di
monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei
monumenti stessi, aventi più di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti
alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con
qualsiasi materiale (1).
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2
realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie
originali e relative matrici, nonché manifesti originali (1).
7. Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte
scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell’originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche
e gli spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in
collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di
duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di
qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13.
a) Collezioni
ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia,
anatomia;
b) Collezioni
aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque
anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati
dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a
15 sono disciplinati da questo testo unico soltanto se il loro valore è pari o
superiore ai valori indicati alla lettera B.
B. Valori applicabili alle
categorie indicate nella lettera A (in lire):
1) 0 (zero)
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 27.067.800
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 54.135.600
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 90.226.000
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 270.678.000
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori
deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata
avanzata richiesta di restituzione.
(1) Aventi più di cinquanta anni
e non appartenenti all’autore.